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Approfondimento Diritti d'Autore
approfondimento diritti d'autore

DIRITTO D’AUTORE

COSA PROTEGGE
Sono protette le opere dell’ingegno appartenenti ai campi della letteratura, delle arti figurative, della musica, della cinematografia, del teatro, dell’architettura; non importa la maniera e la forma in cui sono espresse.
Cadono sotto questa forma di protezione anche i programmi per elaboratore ma non le idee e i principi che stanno alla base di qualsivoglia elemento di un programma.

REQUISITI
Le opere dell’ingegno sopra menzionate sono tutelabili se posseggono il requisito della creatività.
Sostanzialmente, tale requisito sta ad indicare che l’opera da proteggere deve essere, contemporaneamente, nuova e originale. Infatti la creatività indica che si tratta di qualcosa che prima non esisteva (ecco quindi la novità) e che esprima anche una elaborazione intellettuale di chi a quella opera ha dato vita (ed ecco la caratteristica dell’originalità).

TITOLARE DEI DIRITTI D’AUTORE
Il titolare è l’autore (e, se esistono, anche i coautori) dell’opera e la titolarità viene acquisita al momento della creazione dell’opera stessa.
Come autore si intende la persona che così è indicato/annunciato nelle forme di uso dell’opera. Per quanto riguarda il nome dell’autore, esso può anche essere costituito da uno pseudonimo, da un nome d’arte o sigle che, però, siano conosciuti in modo notorio quali corrispondenti al nome vero.
Nel caso in cui l’opera sia oggetto di un contratto di lavoro di tipo subordinato al titolare spettano interamente i diritti morali (che sono non trasmissibili e di durata illimitata) mentre i diritti patrimoniali (cioè i diritti di utilizzazione economica dell’opera) spettano, tutti o in parte, al datore di lavoro: tale, per esempio, è il caso dei programmi per elaboratori e delle banche dati che per scelta o disposizione del materiale nelle stesse contenuta “costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” oppure è il caso di opere di disegno industriale.
Le disposizioni legislative, tuttavia, evidenziano alcune categorie di opere per le quali esistono norme particolari per i diritti patrimoniali connessi all’utilizzo delle opere stesse. Le citate categorie di opere sono: a) Opere drammatico-musicali, Composizioni musicali con parole, Opere coreografiche e pantomimiche, b) Opere collettive, Riviste, Giornali, c) Opere cinematografiche, d) Opere radiodiffuse, e) Opere registrate su apparecchi meccanici, f) Programmi per elaboratori, g) Banche dati.

DURATA
La durata dei diritti patrimoniali durano tutta la vita dell’autore e fino al raggiungimento del settantesimo anno dopo la morte di questi.

Nel caso che l’opera sia anonima o pseudonima, a meno che lo pseudonimo sia tanto conosciuto da ritenersi equivalente al nome vero, la durata dei diritti patrimoniali è di settanta anni ad iniziare dalla data di pubblicazione dell’opera stessa indipendentemente dalla forma con cui è avvenuta tale pubblicazione. A proposito della durata dei diritti patrimoniali in caso di opere anonime o pseudonime, è da notare che essa ritorna ad essere quella normale dei settanta anni dopo la morte dell’autore solamente nel caso in cui questi si sia rivelato prima dello scadere dei settanta anni dalla pubblicazione o se la rivelazione del vero nome è operata da persone autorizzate dall’autore o dai parenti secondo un ordine disposto dalla legge.

REGISTRI DI PUBBLICITA’ E DEPOSITO DELLE OPERE
- Un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Un registro pubblico speciale è curato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori) per le opere cinematografiche.
- Un registro pubblico speciale è tenuto dalla S.I.A.E. per i programmi per elaboratori (software).

Il deposito delle opere dell’ingegno deve avvenire, come detto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma è da osservare che l’omissione di tale deposito non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore.

Per quanto riguarda il deposito dei programmi per elaboratori, è la Legge stessa a considerarlo facoltativo. Il deposito presso la S.I.A.E. ha carattere privato e facoltativo e ha per effetto la precostituzione, fino a prova contraria, di una prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito.

MODELLI E DISEGNI
Possono essere tutelati anche mediante Diritto d’Autore con una durata (Legge 12 dicembre 2002, n. 293)di venticinque anni dalla morte dell’autore.
È da notare, tuttavia, che il cumulo tra la tutela secondo la normativa Disegni e Modelli e quella secondo il Diritto d’Autore può essere fatta valere solamente per opere di “design” che posseggano, contemporaneamente, sia valenza creativa sia valenza artistica (a questo proposito, vedi anche la scheda “Disegni e Modelli Registrati”).
La legislazione prevede una importante norma transitoria secondo la quale la normativa sul Diritto d’Autore applicata ai disegni/modelli (opere di design) che sono stati creati prima della normativa della loro tutela secondo il Diritto d’Autore non potrà essere fatta valere per la durata di dieci anni a partire dal 19 aprile 2001 per tutti quelli che hanno prodotto o commercializzato l’opera prima della citata data.

NUOVE VARIETA’ VEGETALI

NORMATIVA ITALIANA
Si intendono protette tutte le nuove varietà a qualsiasi genere e specie esse appartengano.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA TUTELA
Per usufruire a tale genere di tutela (che attualmente non è più definito brevetto) è necessario che la varietà vegetale risponda alla seguente serie di requisiti: novità, omogeneità, distinzione, stabilità.
Il requisito della novità non viene distrutto dalla commercializzazione effettuata, da parte di colui ha creato o scoperto la varietà o da parte del datore di lavoro della citata persona, nei seguenti casi:
- nell’anno precedente il deposito della domanda se in Italia;
- nei quattro anni precedenti il deposito della domanda se all’estero;
- nei sei anni precedenti il citato deposito nel casi si tratti di alberi e viti

Una varietà vegetale è da considerarsi omogenea quando è uniforme in modo sufficiente nei suoi caratteri rilevanti.

Una varietà vegetale è da considerarsi distinta quando si contraddistingue in modo netto da ogni altra varietà vegetale conosciuta in modo notorio.

Una varietà vegetale è da considerarsi stabile quando i caratteri rilevanti restano inalterati durante le successive riproduzioni o moltiplicazioni o alla fine di ogni ciclo riproduttivo.

DURATA DELLA TUTELA
E’ di venti anni dalla data della concessione che passano a trenta, sempre dalla data della concessione, nel caso in cui la varietà vegetale sia costituita da alberi e viti.

NORMATIVA COMUNITARIA
Si intendono protette tutte le nuove varietà a qualsiasi genere e specie esse appartengano. Si tratta di una forma di privativa che ha effetto uniforme su tutto il territorio della Comunità Europea; le azioni di concessione, trasferimento e d estinzione valgono in modo uniforme su tutto il citato territorio.

La durata della privativa comunitaria è di venticinque anni e di trenta nel caso di alberi e viti. Solo su delibera del Consiglio della Unione Europea si può ottenere si può ottenere un prolungamento massimo di ulteriori cinque anni.

Tale privativa non è cumulabile con quella italiana anche il Regolamento Comunitario lascia libero ogni Stato membro di concedere privative nazionali.

TOPOGRAFIE DI SEMICONDUTTORI

COSA SONO
Vengono anche indicati con il termine anglosassone “chips” cioè quei prodotti che vengono definiti come consistenti in un insieme di materiali comprendente uno strato di materiale semiconduttore, contenenti uno o più strati di materiale conduttore, isolante o semiconduttore disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinati a svolgere una funzione elettronica.

TIPOLOGIA DELLA PRIVATIVA
La privativa dei prodotti in questione è di tipo brevettuale anche se viene sempre utilizzato il termine registrazione.
La protezione concerne esclusivamente la topografia, essendo esclusi sia i procedimenti realizzativi del chip sia il software ivi incorporato.

DURATA DELLA PROTEZIONE
La protezione dura dieci anni a partire dalla fine dell’anno in cui il prodotto è stato sfruttato commercialmente in non importa quale parte del mondo o a partire dalla fine dell’anno in cui è stata presentata la domanda di registrazione. Delle due date vale la prima in ordine di tempo.

REQUISITI DI REGISTRAZIONE
Sono:
- la novità che non viene distrutta dalla predivulgazione eventualmente avvenuta nei due anni precedenti il deposito della domanda di registrazione e
- una sorta di originalità poiché si parla di “sforzo intellettuale creativo” da parte dell’autore.